PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La tutela e la valorizzazione delle aree culturali, religiose e ambientali site nel territorio del subappennino Dauno sono considerate di interesse nazionale.
      2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i beni religiosi, artistici, storici, archeologici e ambientali di rilievo nazionale e internazionale oggetto della tutela e della valorizzazione di cui al comma 1.
      3. Sui beni individuati ai sensi del comma 2 sono previsti interventi di recupero e di valorizzazione finalizzati ai seguenti obiettivi:

          a) sistemazione e conservazione dei vari siti artistici, storici, archeologici e ambientali;

          b) realizzazione di collegamenti e di sistemi di distribuzione dei percorsi pedonali e predisposizione di itinerari attrezzati e integrati da aree di parcheggio;

          c) qualificazione del comparto turistico mediante interventi di conservazione e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico, nonché sistemazione di aree boschive e costituzione di parchi o riserve naturali, al fine di dare impulso alle attività turistiche e per la riqualificazione delle strutture ricettive presenti.

Art. 2.

      1. La provincia di Foggia, d'intesa con i comuni interessati e sentite le autorità ecclesiastiche locali, promuove e coordina la realizzazione del programma degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3.

      2. Il programma è adottato in sede di conferenza di servizi tra le amministrazioni

 

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statali, regionali, provinciali e locali nonché gli enti economici e culturali interessati, competenti per territorio.
      3.  Il programma definisce gli interventi, i tempi e i soggetti competenti per la sua attuazione e provvede alla ripartizione delle risorse attribuite dalla presente legge o da altre disposizioni vigenti nonché delle altre risorse eventualmente disponibili, purché finalizzate al programma medesimo.
      4. L'approvazione del programma obbliga i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi previsti e all'adozione di tutti gli atti necessari entro sei mesi dall'approvazione medesima.

Art. 3.

      1. La provincia di Foggia può delegare agli enti di cui all'articolo 2, comma 2, il compimento di specifiche attività.
      2. I soggetti privati, singoli o associati, con priorità per le cooperative costituite da disoccupati, che intendono realizzare iniziative compatibili con le finalità della presente legge possono presentare progetti atti al recupero e alla valorizzazione del territorio del subappennino Dauno, a valere sulle relative disponibilità.

Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.